Telefono e posta elettronica
DLgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 13 comma1 lettera d
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
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Struttura organizzativa | Telefono | Pec | |
---|---|---|---|
036588122 int. 3 | |||
036588122 int 1 | |||
036588122 int 4 | |||
036588122 int. 6 | |||
0365/88122 | |||
036588122 int 2 | |||
036588122 | |||
036588122 |