Provvedimenti

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 23 comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).

ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA, EX ART. 34 D.LGS 267/2000, FINALIZZATO ALL'ATTUAZIONE SUL TERRITORIO DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA DI UN PROGRAMMA DI SVILUPPO DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA SOLARE FOTOVOLTAICO ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI SU EDIFICI PUBBLICI

Tipologia: provvedimento organo indirizzo-politico
Provvedimento numero: 25
Struttura responsabile: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Data del provvedimento: 25-06-2015
Contenuto creato il 01-07-2015 aggiornato al 01-07-2015
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